Un condominio con meno di nove proprietari non è obbligato alla nomina di un amministratore.
E’ necessario, però, che ci sia l’assegnazione di un codice fiscale per garantire l’identificazione del condominio dai terzi nell’ambito dei vari rapporti giuridici e perchè esso è sostituto d’imposta a fini fiscali,
In un condominio privo di amministratore ognuno dei condomini può essere incaricato di specifici compiti, salva la successiva divisione delle eventuali spese.
A tal fine, è opportuno, anche se non obbligatorio, aprire un conto corrente intestato al condominio .
La nomina di un condomino di riferimento, però, è consigliabile per il disbrigo delle comuni pratiche che caratterizzano la vita in ogni edificio.
In mancanza di una figura di riferimento, occorrerebbe convocare l’assemblea e assumere singole delibere di volta in volta, anche per tali incombenze ordinarie.
Un particolare adempimento a cui sono tenuti i condomini è quello di affiggere presso l’ingresso dell’edificio un’informativa con i recapiti di almeno un soggetto di riferimento tra i vari proprietari (ad esempio, il facente funzioni), per renderli noti ai terzi.
Le decisioni in assemble
In ogni caso, sia per esigenze di natura ordinaria che straordinaria, è possibile, anche in assenza di amministratore, convocare un’assemblea. Il relativo potere di convocazione ricade in capo a ciascun condomino.
In un piccolo condominio può accadere che non vi sia né l’amministratore, né un regolamento cui fare riferimento. L’approvazione di un regolamento condominiale è obbligatoria solo nei condomini con più di 10 proprietari.
In questo caso, le regole relative alle maggioranze e ai quorum assembleari devono essere tratte direttamente dalla disciplina posta dal codice civile.
Fondamentale è l’approvazione delle tabele millesimali, in base alle quali il facente funzioni può suddividere le spese ordinarie o straordinarie, che di volta in volta si rendano necessarie.